I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi. La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi. La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art12 · fonte su Normattiva