I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.

Testo vigente dal 27 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art34 · fonte su Normattiva