I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno o comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.
Testo vigente dal 27 maggio 1977
