Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. 138 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 3 DICEMBRE 1957, N.1198

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art21 · fonte del testo