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Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art21 · fonte del testo