Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. Leggi il testo vigente →
Le operazioni di cui all'art. 20 possono essere effettuate, senza l'osservanza delle condizioni di cui al comma seguente, per le esportazioni verso Stati con moneta convertibile o verso Stati appartenenti ad aree monetarie con moneta trasferibile, indicati dal Ministero del commercio con l'estero. In tutti gli altri casi le operazioni possono essere effettuate alla condizione che i Governi degli Stati importatori abbiano autorizzato le forniture ed abbiano assunto impegni di autorizzare il trasferimento delle somme dovute in conto capitali interessi e accessori, tramite i conti previsti dagli accordi di pagamento con l'Italia, secondo l'ordine dei versamenti; e, per l'ipotesi che alle scadenze dei crediti non esistano accordi di pagamento con l'Italia, abbiano assunto l'impegno di non limitare la spendibilita' delle somme pagate dall'importatore in conto capitali interessi e accessori, nell'acquisto di merci e servizi da destinarsi alla esportazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958
