Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui all'art. 20, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
Testo vigente dal 31 dicembre 1953
