Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art43 · fonte su Normattiva