Alla spesa di cui all'art. 26, prevista per l'esercizio finanziario 1953-54 in lire 500 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art29 · fonte del testo