Il Ministero del tesoro e' autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti. I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art8 · fonte del testo