Norme in materia di circolazione monetaria
Art. 5 — Convenzioni
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.
Testo vigente dal 12 aprile 1997
