Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977. Leggi il testo vigente →

Presso il Mediocredito centrale e' istituito un Fondo autonomo per la somministrazione di fondi necessari al pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione della presente legge. La dotazione del Fondo e' costituita:

  • a)dalla somma di 5 miliardi di lire residuati in applicazione del secondo comma del precedente articolo 19, dal conferimento dei 35 miliardi di lire gia' previsti dal secondo comma dell'articolo 25 della legge 5 luglio 1961, n. 635;
  • b)dai versamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 30;
  • c)dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 29. In caso di insufficienza di mezzi finanziari del Fondo, il Mediocredito centrale puo' essere autorizzato ad effettuare anticipazioni e ad emettere obbligazioni per il Fondo, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Gli oneri per l'emissione degli eventuali prestiti obbligazionari previsti dal comma precedente ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo. In caso di insufficienza di fondi del Mediocredito centrale per le esigenze del finanziamento di operazioni di esportazione il Fondo autonomo puo' essere autorizzato dal Ministro per il tesoro, ad effettuare anticipazioni allo stesso Mediocredito centrale.

Testo in vigore dal 30 marzo 1967 al 11 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art32 · fonte su Normattiva