Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 32 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 24 la cui composizione e' ridotta come appresso: il presidente o il vice-presidente del Comitato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle valute; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante del Mediocredito centrale; un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

1

La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1967-02-28;131~art33 · fonte su Normattiva