Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

  • a)delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;
  • b)delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;
  • c)delle anticipazioni che il Mediocredito e' autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge;
  • d)del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito e' autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art27 · fonte su Normattiva