Quando occorra, integrare le disponibilita' finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 27, il Mediocredito puo' essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera d) dello stesso articolo 27. Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art28 · fonte su Normattiva