Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attivita' del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sottoporre all'approvazione del Ministro per il tesoro. Il rendiconto della gestione sara' approvato dal Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art33 · fonte su Normattiva