Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione e' ridotta come appresso. con la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito: il presidente o il vice presidente del Comitato; un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato: un rappresentante del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro; un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute; un rappresentante della Corte dei conti: un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art30 · fonte del testo