Con le modalita' ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il Ministro per gli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni puo' essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore della assicurazione dei crediti alla esportazione.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art42 · fonte su Normattiva