Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonche' a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra, o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445. I titoli e valori di cui alle lettere a), b) e c) dello articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
