Il Mediocredito e' autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della, presente legge ed ai concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi. Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera c) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni. Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art24 · fonte su Normattiva