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Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:
- a)per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potra' essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;
- b)per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 febbraio 1986
