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Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della presente legge viene fissato:

  • a)per le garanzie di durata sino a 24 mesi, in 5.000 miliardi di lire quale limite con carattere rotativo che potra' essere modificato con la legge di approvazione del bilancio dello Stato;
  • b)per le garanzie di durata superiore a 24 mesi, annualmente, con legge di approvazione del bilancio dello Stato. Qualora al termine di ciascun anno finanziario l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo. 10
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 febbraio 1986, n. 41

10

La L. 28 febbraio 1986, n. 41 ha disposto (con l'art. 11 comma 3) che "a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 ed a modifica di quanto disposto dall'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'eventuale differenza risultante tra il limite degli impegni assumibili, fissati con la legge di bilancio, e l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso non sara' portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 28 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art17 · fonte su Normattiva