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Le operazioni di cui all'articolo 18 possono essere compiute per un periodo non superiore alla dilazione di pagamento accordata dagli operatori nazionali alla controparte estera. ((Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)). Il Mediocredito centrale puo' compiere le operazioni di cui all'articolo 18 anche a fronte di:
- a)titoli in lire italiane o in valuta estera, emessi dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprieta' di speciali gruppi di valori o di titoli pubblici o privati pervenuti a detti istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine in dipendenza dei finanziamenti di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo 15;
- b)titoli obbligazionari, in lire italiane od in valuta estera, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del codice civile, dagli istituti o sezioni speciali di credito a medio e lungo termine predetti a fronte dei finanziamenti dagli stessi concessi ai sensi delle lettere g) ed h) del precedente articolo 15. Per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, il Mediocredito centrale ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni di cui alla precedente lettera b).
Testo in vigore dal 31 maggio 1981 al 28 maggio 1998
