La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.
Testo vigente dal 27 maggio 1977
