Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
Art. 41 — Interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
Al fine di favorire l'incremento degli investimenti produttivi nei settori dell'artigianato, la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata a:
- a)promuovere iniziative finanziarie finalizzate allo sviluppo delle imprese artigiane anche tramite l'assunzione di partecipazioni nelle iniziative medesime o in enti, istituti e societa';
- b)effettuare interventi finanziari sotto ogni forma, compresi quelli relativi ai servizi finanziari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, sesto comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni;
- c)gestire fondi di agevolazione;
- d)estendere l'attivita' del Fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, alle operazioni di riassicurazione dei crediti garantiti dai consorzi e dalle cooperative artigiane di garanzia. Le forme e le condizioni degl interventi previsti nel comma 1 sono stabilite nello statuto della Cassa e sono approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il CICR, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 9 ottobre 1991
