Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.
Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998
