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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la sospensione delle facolta' concesse dalla presente legge alla sezione e al Mediocredito centrale di cui al primo comma dell'articolo 3 e all'articolo 18, quando analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art37 · fonte su Normattiva