A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5. Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art38 · fonte su Normattiva