Le assicurazioni e le riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli 1, 2, 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio. Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve termine.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 maggio 1977, n. 227

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La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "A tutti gli effetti l'attivita' della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cessera' trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5. Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221, e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge."

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;221~art1 · fonte su Normattiva