Art. 28 — Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa
La facolta' di cui all'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, puo' essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
