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Che cosa è cambiato dal 10 agosto 1936

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 596 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: Agli effetti della presente legge gli ufficiali della Regia marina possono essere « prescelti » o « non prescelti » per l'avanzamento. Gli ufficiali « prescelti » possono essere inscritti o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

tolto: Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:

tolto: a) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;

tolto: b) gli ufficiali cancellati dai quadri, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 9;

tolto: c) gli ufficiali che, presi in esame per la scelta comparativa e prescelti per l'avanzamento, non sono inscritti in quadro, quando il numero dei prescelti inscritti in quadro sia maggiore di quello corrispondente alla loro sede di anzianita' e sia promosso il pari grado meno anziano prescelto iscritto in quadro;

tolto: d) gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo dei Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione dell'art. 3 del testo unico sull'avanzamento;

tolto: e) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale Ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto art. 3 del testo unico sull'avanzamento;

tolto: f) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, siano esclusi dal partecipare agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: g) i colonnelli del Genio navale che rinunciano alle cariche direttive, ai sensi del precedente art. 3, 4° comma, lettera d), nonche' gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera f);

tolto: h) gli ufficiali dei Corpi del Genio navale, delle Armi navali, Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto, che non abbiano superato il concorso per esame previsto dagli articoli 41 e 43 del testo unico sull'avanzamento;

tolto: i) i sottotenenti di vascello che, avendo ripetuto gli esami del corso superiore, non abbiano superato tali esami;

tolto: l) i tenenti di vascello, gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del ruolo dei Comandi navali, e gli ufficiali del Genio navale del ruolo delle Direzioni, che, negli esami, corsi, esperimenti, scuole, quando costituiscano condizione necessaria per l'avanzamento, abbiano riportato un punto medio inferiore a quello minimo stabilito, per l'idoneita', dal Regolamento;

tolto: m) gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle.Armi navali che, giusta l'art. 39-bis del citato testo unico sull'avanzamento, non abbiano conseguito la laurea nei termini di tempo prescritti.

tolto: L'impossibilita' di conseguire avanzamento nel proprio ruolo e' definitiva: per gli ufficiali ammiragli e generali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g); per gli altri ufficiali, quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), e), g), h), i), l), m), oppure si trovino per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alle precedenti lettere c) ed f). Gli ufficiali nelle condizioni suddette sono considerati « definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo ».

tolto: Il precedente comma non si applica ai guardiamarina e gradi corrispondenti, ai tenenti del Genio navale e delle Armi navali (esclusi quelli che non hanno comunque conseguito la laurea nei termini prescritti), del Ruolo transitorio Macchine, Medici, Farmacisti, di Commissariato e del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, non prescelti per lo avanzamento; nonche' ai sottotenenti di vascello e tenenti, delle Capitanerie di porto, che, pur avendo superato gli esami, rispettivamente, del corso superiore o di concorso, non siano prescelti per l'avanzamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art10 · fonte del testo