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[1]Il primo comma dell'art. 70 del testo unico sull'avanzamento e' modificato come segue:

[2]« Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta, di cui al precedente articolo 69, sono fatte con speciale relazione a Sua Maesta' il Re, dal Ministro per la marina, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento ».

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art12 · fonte del testo