Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 462 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Per l'avanzamento e relativa procedura per gli ufficiali di Stato Maggiore fino al grado di tenente di vascello, per gli ufficiali del Genio navale fino al grado di capitano e per gli ufficiali degli altri Corpi della Regia marina, nonche' per gli ufficiali ammiragli e generali, valgono le disposizioni del testo unico sull'avanzamento, con le modifiche risultanti dalla presente legge.
tolto: I tenenti di vascello ed i capitani del Genio navale sono sottoposti allo scrutinio della competente Commissione di avanzamento per corsi di uscita dalla R. Accademia navale, a norma degli articoli 42 e 43 del testo unico sopra citato. La detta Commissione deve compilare una graduatoria di merito per ciascun Corpo, analoga a quella prevista dal precedente art. 9 per l'avanzamento a scelta comparativa, e proporre quindi al Ministro per la marina:
tolto: a) quali, fra gli ufficiali giudicati da non prescegliere per l'avanzamento, potranno rimanere in servizio, ai sensi dell'art. 44 del testo unico sull'avanzamento;
tolto: b) quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni, e quali siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.
tolto: Gli ufficiali iscritti nei quadri suddetti passeranno a far parte dei rispettivi ruoli, soltanto all'atto della promozione a capitano di corvetta od a maggiore del Genio navale.
tolto: Per i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali e per i maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, le competenti Commissioni d'avanzamento formano, per ciascun grado, la graduatoria di cui al precedente art. 9, e propongono quindi al Ministro per la marina:
tolto: a) ai quali, fra gli ufficiali giudicati da prescegliere per l'avanzamento, siano da iscrivere nei quadri di avanzamento dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni;
tolto: b) quali, fra gli ufficiali predetti, siano da trasferire nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi, ferme, per quanto riguarda i colonnelli del Genio navale, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 32 della presente legge.
tolto: Per i capitani di corvetta e capitani di fregata del Ruolo dei Comandi marittimi e per i maggiori e tenenti colonnelli del Genio navale del Ruolo dei Servizi, le competenti Commissioni di avanzamento formano, per ciascun grado, gli elenchi di cui al precedente art. 9.
tolto: Lo scrutinio per l'avanzamento a contrammiraglio, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 1, quando richiesto dal Ministro per la marina, ha luogo, a scelta comparativa, fra i capitani di vascello dei Comandi marittimi aventi la prescritta permanenza di grado. I capitani di vascello prescelti per tale avanzamento saranno inclusi dal Ministro per la marina nel quadro d'avanzamento a contrammiraglio, in quella sede che il Ministro stesso riterra' di stabilire.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art13 · fonte del testo