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[1]L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale del Ruolo dei Servizi ha luogo ad anzianita', senza che accorrano periodi di imbarco, comando, direzione, corsi od esperimenti. Per tale avanzamento non occorrono le schede individuali di cui all'art. 24 del testo unico sull'avanzamento.
[2]L'ufficiale del Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi non puo', in ogni caso, conseguire l'avanzamento, se non dopo che siano stati promossi al grado superiore tutti i pari grado, prescelti iscritti in quadro, che lo precedevano nel ruolo di provenienza.
[3]La limitazione di cui al precedente comma cessa di avere effetto rispetto a quegli ufficiali prescelti ed iscritti in quadro nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, che, non avendo conseguita la promozione entro il periodo di validita' del quadro di avanzamento nel quale essi furono iscritti per la prima volta, vengano a trovarsi, nel quadro successivo, posposti ad ufficiali, meno anziani, nuovi inscritti nel quadro stesso.
[4]E' ammesso, in casi speciali, a giudizio del Ministro per la Marina ed in deroga ai precedenti comma, l'avanzamento a scelta eccezionale nel proprio ruolo, dei Comandi marittimi o dei Servizi, secondo le norme dell'art. 69 del testo unico sull'avanzamento e quelle del 3° comma dell'art. 3 della presente legge.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
