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[1]Per gli ufficiali ammiragli e generali sono stabilite le seguenti permanenze massime di grado:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Gli ufficiali ammiragli e generali che raggiungono i limiti massimi di permanenza sopraindicata sono collocati « a disposizione ».
[4]Pero' gli ammiragli di squadra designati d'armata, fino a che permane tale designazione, possono rimanere in S.P.E. sino al raggiungimento del limite di eta'.
[5]Il Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, puo', in casi speciali, quando lo ritenga necessario nell'interesse del servizio, non applicare il limite di permanenza massimo nel grado agli ammiragli e generali di eccezionale valore.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
