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[1]((Le vacanze derivanti dal collocamento in aspettativa, in disponibilita' o fuori quadro di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art. 13 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, danno luogo a promozioni in eccedenza a quelle previste nelle tabelle allegate alla presente legge.

[2]Quando l'ufficiale collocato in aspettativa, in disponibilita' o fuori quadro organico cessa da dette posizioni, la conseguente eccedenza che si verifica, se non e' compensata con altro contemporaneo collocamento fuori quadro, nello stesso ruolo e grado, sara' eliminata mediante la prima vacanza che si formi nel corrispondente grado, restando correlativamente ridotto il numero delle vacanze necessarie stabilito dalle precitate tabelle)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art18bis · fonte del testo