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[1]Qualora in un determinato ruolo e grado si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per le cause indicate nel precedente art. 18, un numero di vacanze inferiore a quello stabilito dalla tabella, il Ministro per la marina ha facolta' di disporre un nuovo esame di ufficiali in condizioni di scrutinio.
[2]Se cio' nonostante non si raggiunga il numero di vacanze fissate, si procedera' al suo completamento destinando a formare vacanze ufficiali prescelti per l'avanzamento, con precedenza per quelli di cui alla lettera c) del precedente art. 10, e, se necessario, ufficiali prescelti iscritti in quadro, designati in ordine inverso alla loro inscrizione in quadro a cominciare dall'ultimo.
[3]Gli ufficiali superiori prescelti, di qualunque corpo o grado, inscritti o meno in quadro, cosi' destinati a formare vacanze necessarie, saranno collocati a disposizione, salvo ad essi la facolta' di cui al 5° comma, lettera b) del precedente art. 3. E' fatta eccezione per gli ufficiali di cui alla lettera c) del precedente art. 10, i quali, se di grado inferiore a capitano di vascello o colonnello, saranno collocati « fuori organico ».
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
