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[1]Nel grado di tenente colonnello chimico-farmacista la permanenza massima e' di anni L'ufficiale che raggiunge tale limite viene collocato nella posizione di « fuori organico », restandovi, se non colpito prima dai limiti di eta', per un periodo di anni quattro.
[2]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1954, n. 113
8La L. 10 aprile 1954, n. 113, ha disposto (con l'art. 105, comma 1) che "La categoria di "fuori organico" prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 105, comma 2) che "Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009
