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[1]Per le designazioni, agli effetti delle iscrizioni nei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi o delle Direzioni e dei Servizi, di cui ai precedenti articoli 1, 3 (escluse le lettere a) ed f) del quarto comma, nonche' l'ultimo comma) e 13; per i trasferimenti da ruolo a ruolo di cui ai precedenti articoli 5, 6, 13 e 20; per l'avanzamento previsto dai precedenti articoli 13, 14 e dal successivo art. 30; per la designazione delle vacanze necessarie ed assegnazione di ufficiali « a disposizione » o « fuori organico », di cui ai precedenti articoli 16, 18 e 21, occorre sentire le competenti Commissioni di avanzamento.
[2]Per le deliberazioni di dette Commissioni vale il disposto del precedente art. 9.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
