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[1]Agli ufficiali collocati « fuori organico » competono quattro quinti di tutti gli assegni ed indennita' varie del grado rivestito nel servizio permanente effettivo o di quello raggiunto nella posizione di « fuori organico ».
[2]Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali « fuori organico » hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo, od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 1 maggio 1954
