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[1]Gli ufficiali appartenenti a corpi, ruoli e gradi, per i quali sono previste vacanze annuali necessarie o limiti di permanenza massima di grado, compresi nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti dal Ministro per la Marina, possono far domanda di collocamento « a disposizione », se ufficiali ammiragli e capitani di vascello o gradi corrispondenti, e « fuori organico », se di grado inferiore. Tali domande possono essere accolte dal Ministro per la marina, soltanto nel caso che non si venga a superare il numero delle vacanze annue necessarie stabilito dalle tabelle.
[2]Per gli ufficiali ammiragli e generali dei seguenti corpi, tali domande possono essere accolte, purche' non si venga a superare complessivamente, per le cause previste dall'art. 18 della presente legge, il sottoindicato numero di vacanze:
[3]Ammiraglio di squadra e designato d'arma N. 2 all'anno
[4]Ammiraglio di divisione e contrammiraglio » 4 »
[5]Generale ispettore del Genio navale » 1 in anni 4
[6]Tenente generale del Genio navale » 2 » 4
[7]Maggior generale del Genio navale » 3 » 4
[8]Tenente generale Corpo sanitario » 1 » 4
[9]Maggior generale Corpo sanitario » 1 » 4
[10]Tenente generale Corpo commissariato » 1 » 4
[11]Maggior generale Corpo commissariato » 1 » 4
[12]Tenente generale Corpo capitanerie di porto » 1 » 4
[13]Maggior generale Corpo capitanerie di porto » 2 » 4
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
