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[1]Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi navali e nel Ruolo delle Direzioni i capitani di corvetta e i maggiori del Genio navale che, all'atto della loro promozione ai gradi predetti, siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei ruoli suddetti, e gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore e di quello del Genio navale che abbiano compiuti i periodi d'imbarco, di comando o di direzione prescritti per i rispettivi corpi e gradi, di cui alle tabelle A e B annesse al testo unico sull'avanzamento, e che siano riconosciuti idonei a disimpegnare tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti rispettivamente al Corpo di Stato Maggiore ed al Corpo del Genio navale.
[2]Fanno altresi' parte del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni gli ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore o di quello del Genio navale, i quali, per ragioni di anzianita' o per cause dipendenti dal servizio, non abbiano ancora compiuto i periodi di imbarco, comando o direzione, previsti dalle predette tabelle, o che, in base alle disposizioni che seguono, non debbano essere iscritti nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi, ne' debbano cessare dal S. P. E.
[3]Sono iscritti e possono progredire nel Ruolo dei Comandi marittimi, od in quello dei Servizi, senza le prescritte condizioni di imbarco, comando o direzione, gli ufficiali superiori dello Stato Maggiore e del Genio navale che siano comunque riconosciuti prevalentemente o solamente idonei a disimpegnare gli incarichi a terra devoluti alla competenza del rispettivo corpo e ruolo.
[4]L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, d'autorita', per:
- a)i capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale all'atto della promozione ai gradi suddetti, che siano stati « prescelti » per l'avanzamento nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi;
- b)LETTERA ABROGATA DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493;
- c)gli ufficiali dei corpi e gradi predetti dei Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni ai quali definitivamente, e cioe' dandone loro personalmente comunicazione scritta, non sia assegnato o venga tolto il comando navale, o non venga assegnata o venga tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione dell'art. 3 del testo unico sull'avanzamento;
- d)gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni che rinuncino al comando navale od alle cariche direttive devolute al proprio grado, oppure ai corsi, esami ed esperimenti eventualmente stabiliti per il loro avanzamento;
- e)gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che nei corsi, esami, esperimenti, eventualmente stabiliti per il loro avanzamento, riportino un punto inferiore a quello minima stabilito dal Regolamento;
- f)gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni che, essendo esclusi definitivamente dall'avanzamento in detto ruolo, si trovino nelle condizioni e siano designati per l'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi;
- g)gli ufficiali dei corpi e gradi suddetti del Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, i quali, per menomate qualita' fisiche, accertabili in qualunque momento nei modi stabiliti dal Regolamento, siano giudicati non piu' in grado di permanere nei ruoli predetti, ma in grado pero' di prestare utile servizio nei Ruoli dei Comandi marittimi o dei Servizi.
[5]L'iscrizione nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi ha luogo, a domanda ed a giudizio esclusivo del Ministro per la marina, per:
- a)i capitani di corvetta, capitani di fregata e capitani di vascello del Ruolo dei Comandi navali ed i maggiori e tenenti colonnelli del Ruolo delle Direzioni, i quali, pure essendo nelle condizioni per permanere in tali ruoli, facciano domanda, motivata da ragioni personali, di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi;
- b)gli ufficiali dei corpi e gradi predetti del Ruolo dei Comandi navali o di quello delle Direzioni, i quali, « prescelti » per l'avanzamento in detti ruoli, siano destinati a costituire vacanze necessarie a norma del seguente art. 21 ed anziche' accettare il collocamento « a disposizione » o « fuori organico », chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi od in quello dei Servizi. PERIODO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 aprile 1954, n. 113
8La L. 10 aprile 1954, n. 113 ha disposto (con l'art. 105, comma 1) che "La categoria di "fuori organico" prevista dalla legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, e' soppressa". Ha inoltre disposto (con l'art. 105, comma 2) che "Gli ufficiali della Marina, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione suddetta, sono trasferiti in ausiliaria".
Testo in vigore dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009
