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[1]Gli ufficiali prescelti iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione o « fuori organico », conseguono la promozione in dette posizioni subito dopo i pari grado che li precedevano nei quadri stessi e che siano in servizio permanente.
[2]Gli ufficiali prescelti, ma non iscritti nei quadri di avanzamento del servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », possono conseguire, a scelta assoluta, l'avanzamento in tali posizioni, dopo che siano stati promossi tutti i pari grado prescelti iscritti nel quadro nel quale essi non furono compresi, nonche' tutti i pari grado prescelti, ma non iscritti in quadro, che li precedevano in ruolo nel servizio permanente effettivo e che siano in servizio permanente.
[3]Gli ufficiali definitivamente non prescelti per l'avanzamento in servizio permanente effettivo, collocati « a disposizione » o « fuori organico », non possono conseguire promozioni durante la loro permanenza nelle posizioni stesse.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936
