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[1]Nell'art. 62 del vigente testo unico sull'avanzamento, alle parole « in soprannumero dei quadri organici », o « in soprannumero », sono sostituite le altre « a disposizione ».

[2]Agli ufficiali previsti dall'articolo stesso si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali collocati « a disposizione ».

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art31 · fonte del testo