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[1]Per la prima formazione del Ruolo dei Comandi marittimi del Corpo di Stato Maggiore, potranno esservi trasferiti d'autorita', a giudizio del Ministro per la marina, sentite le competenti Commissioni d'avanzamento:

  • a)i capitani di vascello trattenuti in servizio in base al comma 2°, n. 2 ed all'ultimo comma dell'art. 31 del testo unico sull'avanzamento, salvo che avanzino domanda di collocamento « a disposizione »;
  • b)i capitani di fregata trattenuti in servizio in base agli articoli 56 e 104 del testo unico sull'avanzamento, salvo ad essi la facolta' di optare per il trattamento loro spettante in base a detti articoli: nel qual caso, in attesa del collocamento in A.R.Q., faranno parte del ruolo dei Comandi marittimi;
  • c)i capitani di fregata trattenuti in servizio in base all'articolo 57 del predetto testo unico;
  • d)i capitani di corvetta trattenuti in servizio in base all'articolo 47 dello stesso testo unico.

[2]Le domande di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 1935-XIV.

[3]Agli ufficiali di cui ai precedenti comma, che non siano trasferiti nel ruolo dei Comandi marittimi, si applica il precedente art. 16, salvo il disposto della lettera b) del presente articolo.

[4]Per la prima formazione del ruolo dei Servizi del Corpo del Genio navale saranno trasferiti in detto ruolo, d'autorita' o a domanda, a giudizio del Ministro per la marina, sentita la competente Commissione di avanzamento, i colonnelli del Genio navale nel numero indicato nelle annesse tabelle.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art32 · fonte del testo