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((Le eventuali vacanze che si verificassero fino al 31 dicembre 1938 nei ruoli dei Comandi marittimi e dei Servizi saranno colmate, a giudizio del Ministro per la marina, con promozioni o con trasferimento dai ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni o con entrambi i sistemi)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 10 agosto 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art33bis · fonte del testo