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[1]Alla entrata in vigore della presente legge decadranno tutti i quadri di avanzamento in corso e le competenti Commissioni di avanzamento, su richiesta del Ministro per la marina, provvederanno innanzi tutto alle designazioni per la prima formazione dei Ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e delle Direzioni e dei Servizi, e quindi alla compilazione delle graduatorie ed elenchi previsti dalla presente legge.

[2]Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro per la marina ha facolta' di convocare le competenti Commissioni di avanzamento anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, salvo, per la decadenza dei quadri, il disposto del precedente comma.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art33 · fonte del testo