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[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali e gli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni sono destinati ed impiegati, sia in pace che in guerra, in tutti gli incarichi, a bordo ed a terra, devoluti alla competenza del rispettivo corpo.
[2]Gli ufficiali dei corpi predetti, del Ruolo dei Comandi marittimi o del Ruolo dei Servizi, sono destinati ed impiegati esclusivamente in incarichi a terra di competenza dei corpi stessi. In tempo di guerra tale norma ammette deroga ad esclusivo giudizio del Ministro per la marina.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
