Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
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Articolo abrogato dal regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493.
Abrogato dal 10 agosto 1936
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, o per il quale la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare, in attesa di ulteriore prova, non puo' essere preso in esame una seconda volta, se non ha prestato un nuovo periodo di servizio da richiamato, successivamente al primo giudizio della Commissione di avanzamento. E in facolta' del Ministro per la marina di determinare se la durata del nuovo servizio prestato sia sufficiente a fornire gli elementi necessari per sottoporre l'ufficiale a un nuovo giudizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 1 AGOSTO 1936, N. 1493
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art40 · fonte del testo