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Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, potranno essere stabiliti, per quei corpi, ruoli e gradi di ufficiali della Regia marina, per i quali sara' giudicato necessario, fissandone le norme relative, i limiti di promovibilita', ossia quei limiti di eta', oltre i quali l'ufficiale in S.P.E. non puo' conseguire promozione in S.P.E., anche se esistano vacanze.
Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009
