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[1]Con decreto Reale e con le altre norme prescritte dalla legge in data 3 aprile 1928, n. 918, sara' provveduto alla compilazione di un nuovo testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, nonche' a quella degli altri testi unici previsti dall'art. 1 della legge succitata.

[2]Per la prima applicazione della presente legge e' data facolta' al Ministro per la marina di emanare, con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del Regolamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art42 · fonte del testo