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[1]Il passaggio dal Ruolo dei Comandi navali a quello dei Comandi marittimi puo' avvenire in qualunque dei tre gradi di capitano di corvetta, capitano di fregata e capitano di vascello, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; il passaggio dal Ruolo delle Direzioni a quello dei Servizi puo' avvenire, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, solo nei due gradi di maggiore e di tenente colonnello.

[2]Il passaggio di ufficiali dal Ruolo dei Comandi marittimi a quello dei Comandi navali, o da quello dei Servizi a quello delle Direzioni, puo' avvenire, in qualunque dei gradi previsti per detti ruoli, solo in tempo di guerra, per meriti speciali derivanti dall'opera complessiva prestata, per determinazione del Ministro, sentito il parere della competente Commissione di avanzamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art5 · fonte del testo