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[1]Quando il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali ed il numero degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, per i motivi di cui al quarto ed al quinto comma del precedente art. 3, nel rispettivo Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, risulti, nell'anno superiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, la designazione degli ufficiali da trasferire dall'un ruolo all'altro e' fatta dal Ministro per la marina, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, e tenuta presente la precedenza che spetta agli ufficiali i quali, « prescelti » per l'avanzamento nel Ruolo dei Comandi navali o delle Direzioni, siano destinati a costituire vacanze necessarie e chiedano di passare nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi, ai sensi dell'art. 3, comma 5°, lettera b) della presente legge.

[2]Agli ufficiali di cui al precedente comma, non trasferiti nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, perche' esuberanti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 21 della presente legge.

[3]Qualora il numero degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore del Ruolo dei Comandi navali o quello degli ufficiali del Corpo del Genio navale del Ruolo delle Direzioni, da trasferire, a termini del 4° e 5° comma del precedente articolo 3, nel Ruolo dei Comandi marittimi o in quello dei Servizi, risulti, nell'anno, inferiore alle aliquote stabilite nelle annesse tabelle per tali trasferimenti, il numero delle vacanze necessarie, fissato dalle tabelle stesse per i predetti Ruoli dei Comandi navali o delle Direzioni e per i singoli gradi, dovra' essere ugualmente raggiunto, aumentando corrispondentemente il numero degli ufficiali da collocare « a disposizione » o « fuori organico ».

[4]Resta la facolta' a tali ufficiali di chiedere, ed al Ministro di concedere, il passaggio nel Ruolo dei Comandi marittimi o dei Servizi fino alla concorrenza del numero di ufficiali in meno trasferiti in questi ruoli in quell'anno.

Testo in vigore dal 3 agosto 1935 al 10 agosto 1936

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1404~art6 · fonte del testo